A partire dal 1° novembre di ogni anno, i veicoli che circolano in Alta Savoia dal 1° novembre al 31 marzo devono essere dotati di quattro pneumatici invernali o di dispositivi antisdrucciolevoli rimovibili (catene da neve metalliche, catene ibride, catene tessili, calze da neve), in conformità con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2020. Ecco una spiegazione di questa normativa, che sarà presto in vigore sul territorio nazionale.
L’intera rete stradale è interessata
I prefetti di tutti i dipartimenti situati in zone montuose hanno lavorato duramente per concordare l’elenco preciso delle città e delle strade soggette all’obbligo di equipaggiamento con pneumatici invernali o catene in inverno. L’obiettivo di questo nuovo decreto è quello di garantire e preservare la sicurezza degli utenti della strada, ma anche di prevenire gli ingorghi in caso di nevicate o ghiaccio durante la stagione invernale.
L’intera rete stradale del dipartimento dell’Alta Savoia è interessata da questo nuovo regolamento, che sarà in vigore durante i mesi più freddi, ovvero dal 1° novembre di ogni anno al 31 marzo dell’anno successivo. Si noti inoltre che questo decreto si applica ai residenti locali e agli automobilisti che transitano nei dipartimenti interessati, compresa l’Alta Savoia. Gli automobilisti che si recano ad Annecy dovranno quindi attenersi a questa nuova normativa.
Gli abitanti dell’Alta Savoia sono gli unici interessati?
Questo obbligo non è limitato ai savoiardi, ma entrerà in vigore nelle principali catene montuose francesi. Oltre agli abitanti dell’Alta Savoia, è una buona parte dei cittadini che vivono sul territorio nazionale a essere interessata da questo nuovo decreto, e questo a partire dal 1° novembre. L’obbligo riguarda 48 dipartimenti, dalle Alpi ai Pirenei, compresi i Vosgi, il Giura, la Corsica e il Massiccio Centrale.
Nella vicina Svizzera, pneumatici e catene invernali non sono obbligatori sulle strade. Tuttavia, il conducente deve mantenere sempre il controllo del proprio veicolo. In caso di incidente e di mancanza di equipaggiamento sulla neve, la compagnia di assicurazione può ridurre la copertura.
Per saperne di più sui testi di legge e sui riferimenti
Decreto n. 2020-1264 del 16 ottobre 2020 sull’obbligo di equipaggiare alcuni veicoli durante il periodo invernale Legge n. 2016-1888 del 28 dicembre 2016 sulla modernizzazione, lo sviluppo e la protezione dei territori montani
Pneumatici da neve, invernali o a catena: per quali categorie di veicoli?
Nelle aree designate dai prefetti dipartimentali, i veicoli che devono essere equipaggiati con dispositivi antisdrucciolo rimovibili a partire dal 1° novembre prossimo e durante ogni periodo invernale sono:
- veicoli leggeri
- veicoli commerciali leggeri
- camper
- pullman
- veicoli commerciali pesanti (con rimorchio o semirimorchio)
A titolo informativo, secondo il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nell’ottobre 2020, i veicoli interessati da questo nuovo regolamento sono stati classificati in quattro categorie:
- veicoli M1 e N1 (peso massimo inferiore o uguale a 3,5 tonnellate)
- veicoli M2 (peso fino a 5 tonnellate) e M3 (peso superiore a 5 tonnellate)
- veicoli di categoria N2 (peso massimo superiore a 3,5 tonnellate e fino a 12 tonnellate) e N3 (peso massimo superiore a 12 tonnellate) che viaggiano senza rimorchio o semirimorchio
Equipaggiamento obbligatorio dal 1° novembre
I proprietari di veicoli leggeri, furgoni e camper che percorrono strade di montagna hanno due possibilità:
-
- Montare quattro pneumatici invernali (contrassegnati da “M+S”, “M.S” o “M&S” con la dicitura 3PMSF – consentito fino a novembre 2024).
- Montare dispositivi antisdrucciolo rimovibili (catene da neve metalliche, catene ibride, catene tessili, calze da neve) su almeno due ruote motrici del veicolo.
Gli stessi requisiti si applicano agli autocarri senza rimorchio o semirimorchio, ai pullman e agli autobus nelle aree montane. Allo stesso tempo, gli autocarri con rimorchi o semirimorchi devono equipaggiare almeno due ruote motrici con catene da neve, oltre ai pneumatici invernali.
Tuttavia, i veicoli dotati di pneumatici chiodati per la guida su strade innevate non sono interessati da questi obblighi.
Equipaggiamento invernale: cambia la segnaletica stradale
Finora, in Francia, sulle strade di montagna innevate era richiesto solo un equipaggiamento specifico, come le catene, con un cartello che indicava l’obbligo di catene da neve.
Questo cartello circolare blu è codificato come “B26 équipements spéciaux obligatoires” nel Codice della Strada. Al contrario, lo stesso cartello codificato “B44” può essere visto con una linea obliqua rossa per indicare la fine di questo obbligo.
L’inizio e la fine delle zone, contrassegnati da un nuovo cartello
In base a un decreto pubblicato il 10 luglio 2021 sul Journal Officiel, un nuovo cartello segnalerà l’inizio e la fine delle zone con obbligo di pneumatici invernali tra il 1° novembre di ogni anno e il 31 marzo dell’anno successivo.
Il nuovo segnale di obbligo di pneumatici invernali si chiama ora “B58” ed è di forma rettangolare, con scritte nere e uno sfondo bianco delimitato da un listerello rosso. Quest’ultimo potrebbe, tra l’altro, essere integrato da cartelli di tipo M11b1 che riportano le date di applicazione del decreto.
Nel decreto, il cartello di uscita per la zona soggetta all’obbligo di attrezzature invernali è intitolato “B58”. Questo cartello, delimitato da una striscia nera, è di forma rettangolare e ha uno sfondo bianco.
I due nuovi cartelli mostrano una montagna che simboleggia il tipo di zona, pneumatici invernali con marcatura alpina e valigie con catene.